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sabato 19 marzo 2016

Rimborsi: la dichiarazione di successione è sempre emendabile

Con sentenza depositata in data 11 dicembre, n. 25008, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da Allegra Donata Versace Beck – quale erede di Gianni Versace – avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria nei confronti dell’istanza di rimborso del contributo straordinario per l’Europa, versato dal de cuius nell’anno di imposta 2006.

I giudici di merito avevano confermato la legittimità del diniego in virtù del mancato adempimento da parte dell’erede della procedura di cui all’art. 48, co. 3, D. Lgs. 346/90: il credito non era stato infatti indicato nella dichiarazione di successione o in una dichiarazione integrativa.

Di avviso contrario la Suprema Corte, il cui ragionamento muove le premesse dalla constatazione che l’esistenza del diritto al rimborso (l’an) non è stata contestata nei giudizi di merito, così come non risulta eccepita l’omessa presentazione della dichiarazione di successione da parte dell’erede testamentaria.
La controversia attiene infatti esclusivamente all’omessa presentazione di una dichiarazione integrativa della successione, tesa giustappunto ad indicare l’esistenza del credito controverso.

Due sono le ragioni che hanno orientato i Giudici ad accogliere le ragioni dell’erede:
  1. l’acquisito principio dell’emendabilità della dichiarazione fiscale, sicché la dichiarazione di successione è sempre rettificabile in quanto sprovvista di valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria. Tale facoltà può essere esercitata anche oltre il termine annuale per la presentazione della dichiarazione anzidetta (art. 31, D.Lgs. 346 cit.), nonché oltre il termine triennale contemplato nell’art. 23 (cfr. Cass. civ., sez. trib., 2229/15; su questo punto, a dire il vero, si evidenzia un contrasto giurisprudenziale, che però non rileva nel caso di specie). La CTR ha dunque mancato di considerare che la domanda di rimborso, avendo come destinatario la stessa Amministrazione finanziaria, poteva e doveva valere come dichiarazione tesa ad integrare quella di successione.
  1. l’art. 48 cit. non racchiude il significato attribuitogli dai giudici di merito. Il relativo disposto, infatti, non interferisce con il diritto alla restituzione dei tributi indebitamente versati dal de cuius nei casi in cui il credito restitutorio sia riconosciuto come esistente dall’A.F. Presentata la dichiarazione di successione, la formalità de qua non può avere alcun effetto bloccante quanto al diritto dell’erede a ottenere il rimborso di imposte indebitamente versate dal defunto.
fonte: http://iltributario.it/articoli/news/rimborsi-la-dichiarazione-di-successione-sempre-emendabile

Imposta di Successione versamenti con F24

Dal 1° aprile 2016 sarà possibile pagare le imposte a seguito di dichiarazione di successione in alternativa al modello F23  (come disposto dal direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 prot. n. 40892). L'alternanza dei due modelli sarà possibile solo fino al 31 dicembre 2016, dopodichè sarà utilizzabile solo il modello F24

sabato 28 marzo 2015

Eredità 2.0

Importanti novità sono state preannunciate da Rossella Orlandi anche in materia di eredità. Entro quest’anno sarà possibile svolgere le pratiche inerenti la denuncia di successione e la voltura catastale direttamente online e in maniera semplificata, un aspetto quest’ultimo molto importante. Già oggi entrambe le denunce possono essere fatte dal contribuente senza l’assistenza di un professionista: quella di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate con un modello cartaceo, mentre la voltura va fatta sempre su carta all’ufficio provinciale del Territorio. Gli ostacoli maggiori per chi vuole fare da sé, però, non sono tanto le code a due distinti sportelli ma la complessità degli adempimenti previsti e la mole di documenti da raccogliere. Al notaio sarà obbligatorio ricorrere soltanto nei casi in cui lo è già oggi: quando c’è un testamento, che per avere valore legale va «pubblicato», e quando c’è da effettuare una ripartizione di beni tra eredi. Per esempio, se c’è un’eredita consistente in due case e gli eredi sono due fratelli per assegnare (con eventuale conguaglio in denaro) una casa all’uno e l’altra al secondo serve un atto notarile, senza il quale i due fratelli risulterebbero comproprietari di entrambe le case.